Nel vasto mondo della gestione del risparmio, un ruolo centrale è ricoperto dagli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Essi sono disciplinati all’interno del TUF (Testo Unico della Finanza) emesso nel 1998, il quale si è aggiunto al TUB (Testo Unico Bancario). Quali sono gli OICR riconosciuti dal TUF? Sono riconosciuti come OICR:
- I fondi comuni d’investimento (FCI)
- Le SICAV (Società di Investimento a CApitale Variabile)
- Le SICAF (Società di Investimento a CApitale Fisso).
Investire tramite un OICR permette al singolo soggetto di usufruire di opportunità di investimento che altrimenti sarebbero difficilmente perseguibili. Una fra tutte la possibilità di diversificare il proprio portafoglio seppur con un capitale ridotto.
I fondi comuni di investimento
I FCI sono intermediari finanziari che gestiscono le risorse apportate dai partecipanti al fondo, e le investono in valori mobiliari. La raccolta di denaro avviene tramite una SGR (Società di Gestione del Risparmio) incaricata dell’istituzione, promozione e gestione del fondo. Tale patrimonio non va a sommarsi a quello della società, che lo gestisce in via separata, autonoma. I partecipanti non possono intervenire nella gestione del fondo che spetta alla SGR. Le strategie d’investimento portate avanti dalla società di gestione devono comunque essere rese note nel prospetto informativo proprio del fondo che ne elenca i target di redditività e il livello di rischio assunto. I FCI possono essere di due tipologie:
- Aperti: i partecipanti possono sottoscrivere o chiedere il rimborso delle loro quote in un qualsiasi momento. Generalmente tali fondi mantengono parte della ricchezza raccolta liquida per essere prontamente utilizzata per rimborsare le quote. Questo però incide sulla performance globale del fondo peggiorandola.
- Chiusi: il patrimonio del fondo è fissato e viene conferito al momento della costituzione. Alle volte vengono aperte delle finestre temporali ove è possibile sottoscrivere nuove quote o richiederne la liquidazione di quelle già in possesso, ma tali eventi sono rari e di durata molto limitata. L’investitore generalmente vedrà quindi restituito il capitale investito solo alla scadenza del fondo o dopo un certo numero di anni. Chi abbia necessita di rientrare in possesso prima del proprio capitale, può vendere le proprie quote nei mercati di Borsa. In linea teorica dunque, non essendoci la necessità di mantenere riserve liquide per far fronte alle richieste di rimborso delle quote, i fondi chiusi dovrebbero rendere maggiormente di quelli aperti.
È possibile distinguere i FCI in base anche ad altre caratteristiche. Guardando alla remunerazione dei sottoscrittori, si distinguono i fondi ad accumulazione di proventi, da quelli a distribuzione di proventi. I primi tendono a ricapitalizzare i guadagni ottenuti al fine di accrescere anche il valore della quota del sottoscrittore, mentre i secondi distribuiscono premi, cedole e dividendi direttamente ai risparmiatori.
Altra distinzione la si può fare in base al tipo di gestione. Difatti se è vero che la maggior parte dei fondi adotta una gestione passiva andando a replicare un benchmark, è anche vero che vi sono fondi a gestione attiva. Essi sono in minoranza e, a fronte di commissioni più alte, portano avanti strategie di investimento volte a superare la performance del mercato.
Dal 1999, grazie al regolamento della Banca d’Italia, si arriva ad avere nuove tipologie di fondo d’investimento. Tra queste sicuramente la più conosciuta è l’hedge fund (di cui puoi leggere qui).
Meritano infine menzione anche gli umbrella funds. Essi sono una serie di fondi fra loro complementari, generalmente gestiti dalla medesima società, i quali permettono all’investitore di passare da un fondo all’altro con rapidità e con spese limitate.
SICAV
Le Società di investimento a capitale variabile sono state introdotte per la prima volta nel 1992. Esse sono società aventi per oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio, raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni. A differenza quindi dei FCI non si ha distinzione tra il patrimonio degli investitori e quello della società di gestione in quanto essi coincidono. Di conseguenza, ai risparmiatori che decidono di affidare le proprie ricchezze alle SICAV, non vengono corrisposte quote ma bensì azioni. A causa della particolare coincidenza fra capitale sociale e patrimonio investito, le SICAV presentano molte caratteristiche tipiche delle società per azioni.
Il capitale sociale minimo per la costituzione di una SICAV è di 1.000.000€. Se dovesse scendere al di sotto di tale cifra per oltre 60 giorni, si ricorrerebbe a due possibili soluzioni: la liquidazione oppure la fusione con un’altra SICAV (su approvazione della Banca d’Italia). Analogamente ai FCI quindi, anche il capitale della SICAV non è fisso, ma varia in base alle nuove sottoscrizioni o alle richieste di rimborso. Tali tipologie di società sono definite aperte, e quindi non vi sono limiti temporali per le sottoscrizioni o le richieste di rimborso. Importante al fine del corretto funzionamento della SICAV è che il patrimonio netto sia sempre pari al capitale sociale. A tal fine non sono possibili tutta una serie di operazioni, tra cui ad esempio gli aumenti di capitale gratuiti o l’esercizio del diritto di opzione sui titoli di nuova emissione. È inoltre proibito detenere azioni proprie ed emettere obbligazioni.
Le azioni delle SICAV possono essere di due tipologie diverse:
- nominative: conferiscono al possessore un voto per ogni azione.
- al portatore: conferiscono un voto indipendentemente dal numero di azioni possedute.
Il valore di ogni singola azione è dato dal rapporto tra il patrimonio della SICAV (NAV) e il numero di azioni sottoscritte. I sottoscrittori delle azioni, essendo soci a tutti gli effetti, hanno diritti patrimoniali sulla società, oltre che la facoltà di poterne influenzare la gestione e dunque le decisioni d’investimento.
Una SICAV, a differenza di un FCI si può autogestire, anche se non è esclusa la possibilità di affidarne la gestione ad una SGR. Invece, in accordo con quanto regolamentato per i FCI, anche le SICAV possono prevedere più comparti (SICAV multicomparto), dove ogni singolo patrimonio deve essere autonomo e distinto.
SICAF
Le SICAF sono state introdotte nel nostro ordinamento nel 2014, attuando la dalla direttiva 2011/61/EU conosciuta come AIFM. Esse sono una forma di società a capitale fisso che rientrano nella categoria degli OICR di tipo chiuso. Alle SICAV è permesso di raccogliere patrimonio non solo tramite l’emissione di azioni, ma anche tramite altri strumenti partecipativi, ad eccezione delle obbligazioni. Tale possibilità consente alla società di attribuire diritti diversi ai vari soggetti che vi entrano in contatto, permettendo così di soddisfare in maniera più adeguata le varie necessità dei risparmiatori. Così come per le SICAV e per i FCI anch’esse possono essere multicomparto, con ogni comparto che può attribuire diversi tipi di azioni ai proprio investitori.
Per quanto riguarda invece la tassazione, pur essendo società per azioni, non sono soggette alle norme tributarie tipiche delle società commerciali per i redditi di natura societaria. Ad esempio, gli utili distribuiti non sono trattati come dividendi, ma come proventi di fondi di investimento. In sede di realizzo non si applica il regime delle plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni societarie, ma quello proprio delle quote di fondi di investimento. Queste sono solo alcune differenze ma che fanno capire quanto effettivamente diversi siano i due regimi.