Nel gergo finanziario si sentono spesso frasi come “andare in short” e “scommettere contro il mercato”. Generalmente, sui mercati si acquistano i titoli e si confida in un loro rialzo (bullish trading), così da poterli vendere a un certo punto ad un prezzo maggiore e guadagnare sulla differenza. Con lo short selling, invece, si guadagna sul ribasso del prezzo di un titolo che si è acquistato. Ma come è possibile, e come viene attuato in pratica?
Definizioni e funzionamento dello short selling
La vendita allo scoperto – o short selling – è una strategia speculativa che confida nel ribasso di un titolo azionario, sulla base delle informazioni che l’investitore possiede. Di fatto, in un’operazione di vendita allo scoperto si tratta di vendere oggi un titolo che non si possiede, per poi ricomprarlo a un prezzo inferiore a una data futura. Ma com’è possibile vendere un titolo che non si possiede? Andiamo a vedere nel dettaglio le fasi dell’operazione, aiutandoci con un esempio numerico.
Ipotizziamo che il primo gennaio, un operatore abbia informazioni che lo portino ragionevolmente a credere che nel corso dell’anno appena iniziato, il titolo A subirà un consistente ribasso. Decide dunque di mettere in atto un’operazione di short selling:
1) Si rivolge a un intermediario finanziario (una banca, banca d’investimento, società di intermediazione mobiliare ecc.) con il quale concorda un’operazione di securities lending: l’intermediario “presta”, ovvero consegna, una certa quantità del titolo A all’investitore, che avrà l’obbligo di:
- a) Riconsegnare la stessa quantità dello stesso titolo A alla fine dell’operazione, che nel nostro esempio ha durata di un anno.
- b) Pagare all’intermediario una commissione per l’operazione di securities lending
- c) Corrispondere all’intermediario l’eventuale dividendo staccato e incassato sul titolo A nel corso dell’anno
2) Non appena riceve il titolo A, l’investitore lo vende sul mercato al prezzo di 100€, nel nostro esempio.
3) Aspetta, confidando che le sue aspettative di ribasso si rivelino corrette. Da notare che può proteggersi da eventuali rialzi inattesi del titolo con un ordine di stop-buy, in forza del quale il titolo A viene comunque automaticamente acquistato se supera una certa soglia di prezzo, così da non incorrere in perdite eccessive.
4) Al termine dell’operazione, è comunque obbligato ad acquistare il titolo A, in forza del contratto che lo impegna a restituirlo all’intermediario e si configurano due scenari:
- a) Il prezzo del titolo A è effettivamente sceso a 90€: in questo caso l’investitore lo acquisterà sul mercato al prezzo (inferiore) di chiusura a un anno di distanza. Supponendo che l’intermediario finanziario chieda una commissione fissa di 1€, è evidente che l’operazione abbia generato un utile di: 100€ – (90€ + 1€) = 9€ (Il dividendo non rientra nel calcolo, visto che passa semplicemente nelle mani dell’intermediario). L’operazione si conclude con un successo per l’investitore, la cui aspettativa speculativa si è rivelata corretta, e per l’intermediario finanziario, che riceve indietro uno stesso ammontare di titoli identici a quelli che aveva prestato e riceve una commissione e un dividendo.
- b) Scenario negativo: ipotizzando che a fine anno il titolo A quoti a 101€ contro i 100€ di inizio anno: si intuisce facilmente che l’investitore sarà in perdita: 100€ – (101€+1€)=-2€.
5) A prescindere dagli scenari dei punti 4.a e 4.b, l’investitore restituisce il titolo all’intermediario.
Una considerazione finale su questo tipo di operazione è che la si può considerare come una peculiare (e rischiosa) operazione di finanziamento: l’investitore, vendendo il titolo prestatogli dall’intermediario, ottiene fondi (100€) e solo alla fine dell’anno si trova a restituire una somma che dipende dall’andamento del titolo azionario in questione.
Aspetti (il)legali
Recentemente, le autorità hanno cercato di limitare le operazioni di short selling, anche per via dell’impossibilità di distinguere fra l’operazione di covered short selling (quella sopra descritta, basata sulle fasi 1,2,3,4,5) e di naked short selling: quest’ultima operazione è illegale e si configura sulle sole fasi 2,3 e 4. In questo caso, l’operazione assume una connotazione altamente speculativa: l’investitore si accorda oggi con l’intermediario per vendergli il titolo A a un prezzo predeterminato (supponiamo 100€) in un futuro molto prossimo, anche in giornata, poiché egli confida, come prima, che il prezzo scenderà a 90€. Tuttavia, non vi è la preventiva operazione di securities lending, pertanto l’investitore si sta accordando per rivendere qualcosa che ancora non possiede, confidando di poterlo acquistare a 90 sul mercato e rivenderlo a 100 all’intermediario. È evidente che, qualora il prezzo del titolo salisse, l’investitore si troverebbe esposto a perdite potenzialmente illimitate. Addirittura, nella sfortunata ipotesi che le autorità di vigilanza sospendano il titolo dalle transazioni per eccesso di rialzo o di ribasso, l’investitore si troverà impossibilitato a completare l’operazione di vendita dei titoli all’intermediario.
Infine, un’ulteriore applicazione illegale è la combinazione di operazioni di short selling (naked o covered) e il reato di aggiotaggio, che consiste nel diffondere informazioni false, tendenziose o esagerate per influenzare il mercato e modificare i prezzi di uno strumento finanziario a proprio favore. Evidentemente, uno speculatore che abbia una posizione corta su un certo titolo, sarà incentivato a diffondere informazioni negative sullo stato di salute dell’azienda emittente. Nello specifico, l’articolo 501 del Codice penale italiano, intitolato “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio”, recita:
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.822
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici».
In conclusione, è evidente che le strategie speculative di vendita allo scoperto possono essere estremamente remunerative ma implicano un alto grado di rischio e una certa opacità dal punto di vista legale. Dopo la crisi del 2008, la sensibilità delle autorità finanziarie su questi temi è decisamente aumentata.
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