Tutte le operazioni che abbiamo visto sinora vengono effettuate solo se le banche che ricevono liquidità presentano un adeguato collaterale (o collateral) alla BCE, ovvero un qualche tipo di asset che sia ritenuto una buona garanzia in cambio della liquidità concessa.
Cos’è il collateral?
Infatti, sia nell’ambito delle MRO, attraverso le Reverse Transactions, che nella Marginal Lending Facility, la BCE concede liquidità all’istituto di credito a condizione che quest’ultimo sia in grado di presentare uno o più strumenti finanziari ritenuti adeguati a coprire una sua eventuale insolvenza.
In altre parole, quando la BCE presta liquidità alle banche nell’ambito delle operazioni che abbiamo visto, vuole (e deve, per via del suo statuto) essere coperta dal rischio che le banche non restituiscano i fondi presi a prestito. Questo avviene appunto ricevendo un collaterale in cambio della liquidità concessa, poiché, qualora questa non venisse restituita, la BCE potrà sempre coprire la perdita subita vendendo il collaterale sul mercato.
Esempio di collateral
La logica è simile a quella che, ad esempio, avviene quando i clienti retail come noi chiedono un mutuo alla banca per acquistare una casa e devono presentare la casa stessa come garanzia: qualora non ripagassimo il mutuo, la banca otterrebbe in cambio la casa e potrebbe venderla per ottenere, tutto o parte del, denaro che non le abbiamo restituito.
Non tutte le garazie però sono valide: così come una casa in pessime condizioni non costituisce una buon garanzia per la banca che ci concede il mutuo, allo stesso modo alcune attività finanziarie non sono considerate un buon collateral dalla BCE. Pertanto, ai fini di minimizzare i rischi, la BCE accetta solo determinati asset come collaterale.
Criteri nella scelta dei collateral
Tipicamente, per collateral si intendono asset largamente negoziati e standardizzati, come obbligazioni, ma anche asset non negoziabili o liquidità. La BCE aggiorna quotidianamente dal 2007 la lista completa degli asset che accetta come collateral delle varie operazioni di finanziamento.
Gli asset seguono criteri stringenti, dato che lo scopo è naturalmente impedire in modo categorico che la BCE possa incorrere in perdite per avere accettato dei collateral di bassa qualità. Di conseguenza, gli eligible asset devono rispettare le seguenti condizioni:
- Tipologia di asset: obbligazioni governative, bond bancari unsecured (non garantiti) o covered (garantiti), corporate bonds (obbligazioni societarie), asset backed securities (comunemente note come ABS, sono titoli garantiti da attività cartolarizzate), limitandoci alla sola categoria di quella negoziabili (marketable assets, nella terminologia della BCE)
- Tipologia di emittente: banche centrali nazionali facenti parte dell’Eurosistema, enti pubblici, aziende private e organizzazioni internazionali e sovranazionali (quali, ad esempio, la African Development Bank)
- Luogo di emissione: European Economic Area (EEA), ovvero i 28 Paesi dell’UE cui si aggiungono Islanda, Norvegia e Liechtenstein.
- Rating sul merito creditizio, accertato dalle agenzie Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s o DBRS, che sia almeno BBB- , cioè superiore alla soglia che comunemente classifica gli asset come “spazzatura”.
- Valuta di denominazione: Euro.
In realtà, le caratteristiche che devono rispettare gli asset per essere accettate come collateral dalla BCE, non delimitano molto la lista di tutti i possibili asset presenti sul mercato. Pertanto, la BCE ha anche stabilito una serie di criteri che devono rispettare le controparti delle sue operazioni.
Eligible counterparts – Controparti ammesse
Oltre ai criteri di selezione degli asset accettabili come collateral, la BCE ha anche stabilito quali criteri debbano rispettare le controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria di cui abbiamo parlato nelle lezioni precedenti (MRO, LTRO, FTO ecc.).
Le norme relative alla scelta delle controparti sono state concepite in modo da garantire al maggior numero possibile di intermediari finanziari di prendere parte alle operazioni alla BCE, assicurando comunque elevati standard di solidità.
Infatti, i criteri affinché una banca o altro tipo di intermediario finanziario, venga considerata controparte accettabile per le operazioni della BCE, sono:
- Essere soggetti al sistema di riserve minime della BCE e avere sede in Unione Europea o nell’Area Economica Europea, che implica automaticamente essere soggetti alla regolamentazione armonizzata per gli intermediari finanziari di queste aree.
- Essere finanziariamente solida, secondo i criteri della BCE e della regolamentazione all’interno di UE/AEE.
- Rispettare una serie di requisiti tecnici e operativi, stabiliti dalla propria banca centrale nazionale all’interno dell’Eurosistema, per prendere parte alle operazioni a livello pratico.
Ulteriori considerazioni sulle controparti ammesse
Il numero di controparti che, secondo i criteri della BCE, sarebbero ammesse alle operazioni di politica monetaria, è molto più ampio di quelle che effettivamente vi prendono parte. Inoltre, poiché le operazioni sono condotte dalla BCE in modo decentralizzato, dunque attraverso le banche centrali nazionali dell’Eurosistema, banche e intermediari finanziari vi possono prendere parte tramite la banca centrale del proprio Paese e, se operano in più di un Paese EU/EEA, in tutte quelle relative ai Paesi in cui hanno sede. Infine, ciascuna banca centrale nazionale può decidere di escludere un intermediario dalle operazioni della BCE.