Il Meccanismo Europeo di Stabilità
Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), altrimenti noto come Fondo Salva Stati, nasce il 17 dicembre 2010, data in cui il Consiglio Europeo ha deciso di istituire un meccanismo permanente per aiutare i Paesi membri in difficoltà. Il Trattato Istitutivo del MES (European Stability Mechanism – ESM) è stato firmato il 02 febbraio 2012 e, a seguito della ratifica dei 17 Stati allora membri dell’Eurozona, è in vigore dall’8 ottobre 2012.
Il MES è un organismo finanziario internazionale intergovernativo con personalità giuridica di diritto privato in cui i Paesi aderenti in difficoltà devono negoziare in qualità di soci e di debitori scelte di politica economica, monetaria e fiscale al fine di ottenere la liquidità necessaria per evitare il default. Costituisce, dunque, lo strumento scelto dalla politica di Bruxelles per fornire assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà della zona euro. Esso ha affiancato ed è quindi subentrato agli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM, ed European Financial Stability Facility, EFSF). Il Fondo Salva Stati dispone di circa € 704,8 miliardi, garantiti dai sottoscrittori in base al criterio di partecipazione al capitale della BCE. Questo è calcolato in modo da riflettere il peso percentuale del Paese in questione nella popolazione totale e nel PIL dell’UE ed a tale sistema è legato il peso decisionale di ciascun membro. Il totale versato sinora è di circa €80,5 miliardi mentre i restanti €624,3 miliardi stanziati rappresentano capitale richiamabile.
La governance del MES è costituita da tre organi, il Consiglio dei Governatori, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale. Ad avere il maggior potere decisionale è il Consiglio dei Governatori, presieduto dal Presidente dell’Eurogruppo e dai Ministri delle Finanze Nazionali a cui possono aggiungersi, in veste di osservatori, il Presidente della BCE ed il Commissario Europeo per gli Affari Economici. Finora il Mes ha fornito assistenza finanziaria a 5 Paesi, quali Grecia (€40,2 miliardi), Cipro (€6,3 miliardi), Portogallo (€26 miliardi), Irlanda (€17,7 miliardi) e Spagna (€41,3 miliardi).
Il Fiscal Compact
Il Fiscal Compact o Trattato sulla Stabilità, Coordinamento e Governance nell’Unione Economica e Monetaria è stato firmato il 12 marzo 2012 da 25 dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea, non è stato sottoscritto dal Regno Unito, dalla Repubblica Ceca e dalla Croazia. Il Trattato, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, contiene in particolare regole sul pareggio di bilancio ed sul rapporto debito pubblico-PIL.
Il pareggio di bilancio
Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Fiscal Compact, la posizione di bilancio degli Stati contraenti deve essere in pareggio o in avanzo e tale regola si considera rispettata se il saldo strutturale annuo della Pubblica Amministrazione è pari all’obiettivo di medio termine specifico per il Paese. Nel caso in cui l’obiettivo di medio termine viene disatteso in maniera importante si attiva un meccanismo di correzione (Procedura per i Disavanzi Eccessivi – PDE), che include l’obbligo per il governo interessato di attuare misure per correggere i deficit. Solo i Paesi che hanno introdotto la regola del pareggio di bilancio nella legislazione nazionale entro il 1° marzo 2013 possono ottenere prestiti da parte del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES). L’Italia ha provveduto a rispettare questa parte del Trattato con la Legge Costituzionale n.1 del 20 aprile 2012, che ha modificato gli articoli 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. Nel caso in cui non venga rispettato il vincolo del pareggio di bilancio, ciascuno Stato contraente può chiamare in causa la Corte di Giustizia Europea, la quale potrà comminare all’accusato il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità adeguata alle circostanze, non superiore allo 0,1% del suo Prodotto Interno Lordo.
Il rapporto debito pubblico-PIL
In base a quanto stabilito dall’articolo 4 del Fiscal Compact, quando il debito pubblico di uno Stato contraente supera il valore di riferimento, ovvero il 60% del Prodotto Interno Lordo, l’interessato deve operare una riduzione del medesimo ad un ritmo medio di un ventesimo l’anno. Inoltre, l’articolo 6 stabilisce che ogni firmatario deve presentare al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.