Previdenza complementare: caratteristiche e particolarità del fondo pensione
Il fondo pensione è uno strumento pensato dallo Stato per offrire una protezione privata, ma economicamente sostenibile, dai rischi derivanti dalla riduzione delle pensioni pubbliche. Gli iscritti effettuano versamenti in un fondo e vedono crescere il capitale accumulato nel tempo. Al momento del pensionamento, il montante finale derivante dal capitale maturato nel corso degli anni sarà distribuito sotto forma di rendita vitalizia, metà rendita e metà capitale oppure interamente in capitale (a determinate condizioni). Per poter accedere al capitale maturato prima dell’età pensionabile sono previste alcune forme di anticipazione, le quali possono essere richieste dopo determinato tempo e per specifiche esigenze individuate dalla normativa, come il caso di acquisto di prima casa per uso proprio o per i figli oppure per ristrutturazioni (dopo otto anni di partecipazione al fondo) e per spese mediche straordinarie (in qualsiasi momento) per cui può essere richiesto un anticipo fino al 75% del capitale maturato. E’ inoltre possibile richiedere un’anticipazione fino al 30% del montante per ulteriori esigenze senza obbligo di motivazione, sempre dopo otto anni di adesione al piano pensionistico complementare. Sempre prima dell’età pensionabile, il capitale maturato può essere trasferito ad un altro fondo pensione (dopo due anni di adesione al fondo). Caratteristica importante dei fondi pensione è anche la separazione patrimoniale del fondo da quello della società istitutrice; ciò significa che anche un’ eventuale situazione di crisi e insolvenza della società che ha istituito il fondo non comporta in alcun modo l’intaccamento del capitale versato.
Quali tipi?
I fondi pensione possono essere suddivisi in quattro categorie principali:
- fondi negoziali o chiusi: istituiti da fonti aziendali e dei lavoratori;
- piani individuali pensionistici: i c.d. PIP forniti dalle compagnie di assicurazione;
- fondi aperti: istituiti da banche, società di gestione del risparmio, società d’intermediazione mobiliare e compagnie assicurative;
- fondi preesistenti: operavano antecedentemente all’emanazione della normativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del 1993.
Le forme di contribuzione
E’ possibile l’adesione alla previdenza complementare mediante queste tre forme di contribuzione:
- TFR: il Trattamento di Fine Rapporto risulta essere un versamento obbligatorio per coloro che hanno deciso di aderire a fondi chiusi o negoziali, mentre è facoltativo nelle altre tipologie di fondi pensione;
- versamenti individuali: per quanto riguarda i fondi chiusi o negoziali, tali versamenti vengono trattenuti ogni mese in busta paga e versati direttamente dal datore di lavoro assieme al TFR, per quanto riguarda i fondi aperti o i PIP, l’aderente versa in maniera autonoma secondo le modalità previste dal fondo stesso;
- versamenti del datore di lavoro: per i lavoratori che aderiscono a fondi chiusi o negoziali, che prevedono un versamento individuale minimo, è previsto un versamento aggiuntivo da parte dell’azienda.
Vantaggi fiscali
Il fondo pensione porta anche a godere di alcuni benefici fiscali tra cui il più importante è senz’altro la deducibilità dei versamenti. Ogni anno, nella dichiarazione dei redditi, tutti i versamenti individuali del contribuente ed eventuali versamenti del datore di lavoro (quindi ad esclusione dl TFR) sono deducibili dal reddito fino al valore di € 5164,57 (le vecchie 10 milioni di lire). I versamenti che transitano in busta paga, siano essi individuali o del datore di lavoro, saranno automaticamente dedotti dal reddito imponibile ai fini IRPEF; gli altri dovranno essere portati in deduzione in fase di dichiarazione dei redditi. Al momento della dichiarazione dei redditi, le somme che l’aderente versa al fondo sono quindi sottratte al reddito imponibile su cui sono calcolate le tasse e porteranno ad una riduzione delle imposte pagate.