Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull’Unione Europea (TUE), è stato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992. A sottoscriverlo sono stati i dodici Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’allora Comunità Europea. Questi erano Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo. Il trattato entrerà in vigore il 1° novembre del 1993.
I “pilastri” del trattato di Maastricht
Il Trattato di Maastricht determina la nascita dell’Unione Europea composta da tre “pilastri”. Questi sono le Comunità europee, la Politica Estera e di Sicurezza Comune, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Le Comunità europee
Il primo “pilastro” si fonda sulla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio, sulla Comunità Europea e sulla Comunità Europea dell’Energia Atomica. Inoltre concerne una serie di settori, tra i quali l’Unione Economica e Monetaria, l’unione doganale ed il mercato unico, la politica agricola comune e la questione della cittadinanza per gli abitanti dell’Unione Europea. In tale ambito è applicato il processo decisionale comunitario. Secondo questo sistema alla proposta della Commissione Europea segue il potere di codecisione tra il Consiglio, che opera secondo il criterio della maggioranza qualificata, ed il Parlamento Europeo. A questo punto il tutto si conclude con il controllo da parte della Corte di Giustizia circa l’osservanza del diritto comunitario.
La Politica Estera e di Sicurezza Comune
Il secondo “pilastro” è il fine di creare delle basi per una Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC). L’obiettivo, secondo questo principio, è di unire i 28 Paesi membri dell’Unione Europea nella realizzazione di una politica estera comune. Nello specifico, la PESC ha il fine di promuovere la collaborazione internazionale, preservare la pace, rafforzare la sicurezza internazionale, sviluppare e consolidare lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della democrazia.
La rappresentanza esterna dell’Unione, in sede internazionale, è assolta dal Presidente del Consiglio Europeo. In questo contesto si fa ricorso al processo decisionale intergovernativo, in cui il diritto d’iniziativa non è di esclusiva competenza della Commissione Europea. Esso è condiviso fra i Paesi dell’UE o è limitato a specifiche aree. Il Consiglio Europeo di solito delibera all’unanimità ed il Parlamento Europeo, così come la Corte di Giustizia, svolge un ruolo residuale.
La cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
Infine, il terzo “pilastro” riguarda il Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI), previsto con lo scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’UE. Si compone dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Di solito, i primi si occupano della collaborazione giudiziaria in materia civile e penale e dei diritti fondamentali. Invece i secondi organizzano la gestione delle frontiere e la cooperazione di polizia. Anche in quest’ambito, vige il metodo decisionale intergovernativo.
Il principio di sussidiarietà
Con il Trattato di Maastricht venne introdotto il principio di sussidiarietà. Secondo tale principio, nei settori di competenza condivisa tra l’UE e gli Stati membri, l’Unione può intervenire solo se il raggiungimento degli obiettivi in questione può essere realizzato in maniera migliore rispetto all’azione nazionale.
L’Unione Economica e Monetaria
Una delle novità più importanti concerne l’Unione Economica e Monetaria (UEM).
Nel giugno del 1988 il Consiglio Europeo affida ad un Comitato, guidato dall’allora Presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, il compito di elaborare un programma per la nascita dell’UEM. Il Rapporto Delors, redatto a conclusione dei lavori, distingue il processo in tre fasi.
In conformità al Rapporto Delors, nel giugno 1989, il Consiglio Europeo stabilisce il 1° luglio 1990 quale inizio della prima fase. Per cominicare, sarebbero state abolite tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra i Paesi membri dell’UEM. Per il compimento delle restanti due fasi era però necessario andare a modificare il Trattato Istitutivo della CEE. Venne quindi convocata, nel 1991, una Conferenza intergovernativa sull’UEM, conclusasi con la stipulazione del Trattato di Maastricht. Esso prevede la costituzione della Banca Centrale Europea (BCE) e del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).
La creazione dell’Istituto Monetario Europeo
La creazione dell’Istituto Monetario Europeo (IME), il 1° gennaio 1994, rappresenta l’inizio della seconda fase del Rapporto Delors. L’IME aveva il compito di rafforzare la cooperazione tra le Banche Centrali, coordinare le relative politiche monetarie e compiere i preparativi necessari per la costituzione del SEBC. Si è occupata, inoltre, della conduzione di una politica monetaria unica e dell’introduzione dell’euro.
La nascita dell’euro
La terza fase si è compiuta il 1° gennaio 1999, con l’introduzione dell’euro quale valuta scritturale, utilizzata per fini contabili. La BCE, sorta il 1° giugno 1998, diviene responsabile della politica monetaria della zona euro. Il suo scopo principale diventa la stabilità dei prezzi, realizzata attraverso il mantenimento del tasso d’inflazione di medio periodo ad un livello vicino ma non superiore al 2%. L’euro entra in circolazione il 1° gennaio 2002 in 12 dei 15 Stati a quel tempo membri dell’UE. Ad oggi sono 19 i Paesi ad adoperare la moneta unica, con la Lituania ultima entrata il 1° gennaio 2015.
I criteri per entrare nell’UEM
Per poter entrare nell’UEM, è necessario rispettare cinque criteri, stabiliti dal Trattato di Maastricht. Innanzitutto è essenziale che il tasso d’inflazione non sia superiore dell’1,5% rispetto al tasso dei tre Stati membri che vi hanno conseguito i migliori risultati. In secondo luogo il rapporto deficit/PIL non deve superare il limite del 3% ed il rapporto debito pubblico/ PIL il vincolo del 60%. Quindi, il tasso di cambio deve essersi mantenuto, nei due anni antecedenti l’ammissione, all’interno delle normali bande di oscillazione del Sistema Monetario Europeo. Inoltre, il tasso d’interesse a lungo termine non deve eccedere del 2% il tasso d’interesse dei tre Paesi che hanno realizzato i migliori risultati in materia di stabilità dei prezzi.