Raccolta Bancaria Diretta: I Depositi a Risparmio
I prodotti di raccolta sono quell’insieme di strumenti che consentono alla Banca di recuperare risorse finanziarie a titolo di debito, che sono indispensabili per l’esercizio della funzione creditizia. Quella dei depositi, è una grande famiglia a cui appartengono conti correnti, libretti di risparmio e conti di deposito. Ci si concentrerà, in prima analisi, su questi ultimi. I conti di deposito sono diventati, nel corso degli anni, lo strumento tipico dei risparmiatori avversi al rischio che vogliono ottenere un minimo di remunerazione e avere sempre a disposizione liquidità. Purtroppo, con i tassi d’interesse attuali, la remunerazione dei depositi è divenuta molto bassa e per ottenere quel minimo di interessi attivi bisogna oramai vincolare i propri risparmi per almeno sei mesi (per un massimo, di solito, di tre anni). Le motivazioni che possono spingere una persona ad aprire un deposito presso la banca sono varie, dalla necessità di soddisfare esigenze di custodia fino a scopi di carattere transattivo o speculativo, un vantaggio, ad esempio, può essere dato, per i libretti di risparmio, dal supporto cartaceo nel quale vengono annotate tutte le operazioni, mentre un fattore che potrebbe essere svantaggioso riguarda la dipendenza dagli orari degli uffici bancari, in quanto è necessario recarsi allo sportello per la gestione del conto.
Esistono due tipi di depositi sul mercato: i depositi a risparmio e i depositi moneta. I primi sono una risposta ad esigenze di risparmio e investimento duraturo, mentre i secondi rispondono più rigorosamente come strumenti per il pagamento nelle transazioni commerciali.
I Depositi a Risparmio
I depositi a risparmio, anche detti “a tempo”, sono uno degli strumenti più tradizionali della raccolta diretta bancaria e svolgono la funzione di investimento del risparmio. Tutte le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate su uno specifico documento, il libretto di deposito, rilasciato al cliente. Tale documento deve essere sempre esibito e le annotazioni, firmate dall’impiegato di banca, fanno prova dei rapporti tra Banca e cliente. Il libretto è dunque indispensabile per lo svolgimento delle operazioni. Su di esso sono registrati tutti i movimenti, in ordine cronologico. Ci sono due tipi di libretti, “nominativi” e “al portatore” (altre varianti sono: i “nominativi pagabili al portatore” e “al portatore contrassegnati da nominativo”). Il libretto nominativo deve essere intestato ad una determinata persona che sarà la sola a poter compiere operazioni di prelievo. È anche possibile, in via alternativa, l’intestazione a più persone con la possibilità di effettuare prelievi congiuntamente o disgiuntamente. I libretti al portatore sono pagabili a chiunque si trovi in possesso del documento necessario, senza che la banca abbia l’obbligo di accertarne l’identità. Nel caso di questo tipo di libretti, il saldo non potrà mai essere superiore ai 1.000 euro. La filiale che emette il libretto è inoltre l’unica ad avere l’autorizzazione ad effettuare operazioni sul deposito (tuttavia molti istituti bancari, grazie al progresso informatico, hanno adottato il principio della circolarità, rendendo così possibile per qualunque filiale della banca emittente la movimentazione del conto). In caso di smarrimento, furto o distruzione del libretto ci sono differenti procedure di ammortamento e ricostituzione, a seconda che il libretto sia nominativo o al portatore. Nel caso dei libretti nominativi la procedura è semplificata: si effettua la denuncia presso la filiale che ha emesso il libretto, questa pone un fermo sulle scritture contabili relative al documento e affigge nei suoi locali un avviso di diffida ad operare, se entro tre mesi non c’è la presentazione del documento allora viene rilasciato un duplicato e annullato il precedente. Per i libretti al portatore, a causa della loro natura giuridica particolare, le procedure di ricostituzione sono più articolate. Infatti il cliente dovrà prima effettuare la denuncia di smarrimento, furto o distruzione presso la filiale emittente e contemporaneamente dovrà presentare un ricorso al Presidente del Tribunale o al Pretore della giurisdizione in cui risiede la filiale, una volta accertata la legittimità del ricorso, si emetterà un decreto di ammortamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, trascorsi 180 giorni, sarà autorizzata la banca al rilascio del duplicato (le procedure di ammortamento del libretto possono essere anche molto costose molte banche applicano tariffe fino a 100 euro).
Depositi liberi e vincolati
I depositi a risparmio possono essere divisi in due categorie, liberi e vincolati. I depositi liberi presentano una remunerazione nettamente inferiore. Inoltre, per il prelevare le somme depositate, si deve dare alla banca un preavviso di qualche giorno. Se ciò non avviene, la banca provvede comunque all’erogazione della liquidità richiesta, ma calcola gli interessi con una data valuta anticipata. I depositi vincolati (la principale scadenza sono i 6 mesi) hanno una remunerazione più alta, il depositante si impegna a non prelevare le somme depositate prima di un determinato termine. I depositi vincolati possono essere a scadenza indeterminata, ovvero le somme possono essere prelevate se il cliente dà preavviso alla banca almeno 3 mesi prima, o a scadenza determinata, nel tal caso il cliente non può prelevare le somme prima della scadenza. Se, in via straordinaria, si volessero prelevare le somme depositate prima del termine previsto, la banca, a fronte della richiesta, penalizzerà il cliente con un addebito sul conto di interessi passivi. Il prelievo viene comunque concesso solo a condizione che non si verifichino delle perdite in conto capitale (ovvero gli interessi attivi maturati sulle somme maggiori o uguali a quelli passivi addebitati). I depositi a risparmio vincolati hanno perso il loro appeal negli ultimi tempi e vengono sempre più spesso sostituiti da certificati di deposito (titoli vincolati e trasferibili che consentono al possessore il diritto di rimborso delle somme più gli interessi).
Rischi e Costi
Per quanto riguarda i rischi concernenti i depositi, sono vari. Possono dipendere da una variazione delle condizioni economiche del titolare, come un rialzo delle spese di commissione e servizi, o il cosiddetto “rischio di tasso” dato da una diminuzione notevole dei tassi di interesse. Altro rischio può derivare dall’utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore smarrito o sottratto. In ultima analisi esiste il “rischio di controparte”, cioè la possibilità di un eventuale fallimento della banca. Tuttavia, i depositi fino ai 100.000 euro sono coperti dal “Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”. In caso di fallimento dell’istituto bancario e conseguente Bail-in (sistema di risoluzione interno delle crisi bancarie), la banca richiamerà prima le altre fonti finanziare (azioni, capitale ibrido, obbligazioni subordinate, senior etc.). Oltre i 100.000 euro, i depositi di persone fisiche o piccole e medie imprese non sono soggetti a Bail-in ma, comunque, non sono coperti dal fondo interbancario di garanzia del risparmio in caso di totale insolvenza dell’istituto. Una soluzione potrebbe essere data dalla cointestazione del deposito, grazie alla quale la garanzia viene raddoppiata a 200.000 euro, oppure la suddivisione dei risparmi presso differenti conti deposito in banche diverse. Alcuni delle spese da sostenere per il mantenimento dei depositi a risparmio sono il Costo del libretto (la prima emissione di solito è gratuita), che può variare dai 4 ai 12 euro, spese di tenuta annue per i depositi a risparmio liberi e spese di tenuta semestrali dei depositi vincolati che possono variare dai 12 ai 23 euro, spese relative alle singole operazioni, di norma si aggirano intorno a 1 o 2 euro ed altre che possono variare a seconda della banca. Alcune strutture addebitano al cliente anche le spese dell’inoltro via posta della documentazione relativa al conto e le spese per il rinnovo annuo del libretto. Per i reclami il cliente si può rivolgere all’Ufficio Reclami della banca, che di norma risponde massimo entro 30 giorni. In alternativa il cliente insoddisfatto può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF, organismo indipendente e imparziale sostenuto da Banca d’Italia) che rappresenta uno strumento semplice per risolvere le controversie tra banche ed i clienti e per il quale non è necessaria l’assistenza di un avvocato. La capitalizzazione degli interessi attivi avviene al 31 Dicembre di ogni anno, oppure a scadenza del vincolo se infrannuale. Il procedimento di calcolo degli interessi non avviene sul libretto ma su un apposito conto separato, che accoglie ogni operazione effettuata e i cui dati confluiscono poi al centro di elaborazione della banca. Sul libretto viene quindi trascritta la quota di interessi maturata al netto della ritenuta fiscale.