Il nuovo Senato
Il numero dei componenti di Palazzo Madama si ridurrà, da 315 Senatori si passerà a 100, dei quali 95 di essi verranno eletti dalle Regioni “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Dei 95 senatori eletti, 74 saranno appunto consiglieri regionali, mentre gli altri 21 saranno sindaci. I 5 rimanenti verranno invece nominati dal Presidente della Repubblica e rimarranno in carica per 7 anni senza possibilità di reiterazione del mandato.
Ai 100 si aggiungeranno poi i Senatori a vita, che saranno gli ex Presidenti della Repubblica. Vengono sospese le indennità attualmente in vigore per chi occupa i seggi di Palazzo Madama, ma è prevista l’immunità parlamentare. Parlando dei poteri del nuovo Senato, i nuovi inquilini di Palazzo Madama non potranno più votare la fiducia al Governo , prerogativa che rimarrà solamente alla Camera dei Deputati. I Senatori potranno esprimersi in maniera vincolante solo sulle leggi costituzionali, sulle ratifiche dei trattati UE e sulle leggi elettorali e avranno una funzione di raccordo tra entri locali e Stato. Decadrà invece la competenza sulle leggi ordinarie (potranno richiedere modifiche stabilite a maggioranza assoluta, ma il loro parere non sarà vincolante). Sulle leggi di bilancio, il nuovo Senato avrà a disposizione solo 15 giorni per esprimere il proprio parere, non vincolante, a maggioranza assoluta. In ultimo, il Governo potrà chiedere alla Camera che una misura fondamentale venga esaminata in via prioritaria e votata entro 70 giorni.
Corte Costituzionale
I senatori avranno il compito di eleggere due dei cinque giudici (gli altri tre spettano alla Camera) della Corte, che non verranno più scelti dal Parlamento riunito in seduta comune , ma verranno divisi tra le due Aule. Nel corso dei primi due scrutini , per la loro elezione occorrerà raggiungere la maggioranza dei due terzi dell’Assemblea, mentre in quella successiva basterà la maggioranza dei tre quinti.
L’elezione del Capo dello Stato
Il posto dei delegati regionali verrà preso dai nuovi senatori, ma la modifica più importante riguarda senza dubbio il quorum da raggiungere. Nelle prime tre votazioni tutto rimane invariato e il Capo dello Stato verrà eletto solo in presenza della maggioranza dei due terzi dell’Assemblea. Dalla quarta votazione in poi, il quorum scenderà dalla maggioranza assoluta alla maggioranza dei tre quinti dell’intera Assemblea, mentre dalla settima votazione in poi si dovrà arrivare ai tre quinti dei votanti. In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Capo dello Stato sarà il presidente della Camera e non più quello del Senato , ad occupare il ruolo di presidente della Repubblica “ad interim”. Spetta al Presidente della Camera la funzione di supplente , in caso di impedimento temporaneo.
Referendum
Il numero di firme necessario per presentare un referendum popolare salirà da 500mila a 800mila (e sarà necessaria anche una dichiarazione di ammissibilità della Corte Costituzionale) , mentre per un progetto di legge ne serviranno 150mila e non più 50 mila . Il DDL Boschi prevede l’introduzione nella Costituzione di altri due tipi di referendum: popolari propositivi e di indirizzo su questioni di attualità. Spetterà alla Camera il compito di varare una legge che ne delinei le modalità di attuazione.
Abolizione del CNEL
L’approvazione definitiva della legge comporterà l’abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione. In Parole povere, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro non esisterà più. Ma per eliminare il CNEL occorrerà seguire un iter ben preciso:nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore della legge verrà nominato un commissario straordinario cui spetterà il compito di liquidare e ricollocare il personale presso la Corte dei Conti. Ma dal testo costituzionale non sparirà solo il CNEL.
Il ruolo della Corte Costituzionale
Le leggi che regolano l’elezione dei Deputati e Senatori potranno essere sottoposte al vaglio della Consulta anche prima della loro promulgazione e la corte darà un giudizio preventivo di legittimità costituzionale. Entro 10 giorni dall’approvazione del testo, un quarto dei componenti della Camera o un terzo dei componenti del Senato potranno presentare un ricorso motivato. La Consulta a questo punto avrà 30 giorni di tempo per pronunciarsi. Nel caso in cui decidesse per una dichiarazione di illegittimità, la legge non potrà essere promulgata.