3 gennaio 2018. Ecco quando la MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) è entrata in vigore, promettendo di rivoluzionare il mondo dei servizi finanziari in tutta Europa. La nuova direttiva segue quella precedente recepita in Italia nel 2007.
Di cosa si tratta?
A partire dal 2007, la MiFID è stata il punto centrale della regolamentazione europea sul tema dei mercati finanziari. La crisi finanziaria e gli scandali bancari hanno coinvolto migliaia di risparmiatori ed hanno reso indispensabile riesaminare le regole del gioco. La Commissione europea ha così adottato una serie di nuove norme rivoluzionando il quadro dei servizi finanziari in Europa. Gli obiettivi della MiFID II sono la tutela per gli investitori e la trasparenza e l’efficienza dei mercati finanziari, estendendo il perimetro di operatività della precedente MiFID.
Cosa cambierà?
La MiFID II va a toccare molti aspetti tra i quali la consulenza, la vendita e le informazioni sui costi dei prodotti finanziari.
I cambiamenti principali rispetto alla normativa precedente sono:
– l’aumento della trasparenza sui prezzi e sui costi degli strumenti e dei servizi finanziari: per gli intermediari vi è l’onere di rendere note queste informazioni al cliente almeno una volta all’anno distinguendo in maniera chiara tra costo della consulenza e commissioni su prodotti;
– la targettizzazione dei clienti: le nuove norme obbligano i fornitori di servizi finanziari a suddividere gli investitori in “al dettaglio” o “professionali”;
– l’aumento dell monitoraggio sui prodotti di investimento venduti in Europa: la nuova direttiva attribuisce nuovi poteri ai regolatori nazionali al fine di monitorare gli strumenti finanziari e i prodotti più strutturati che vengono distribuiti sul mercato europeo restringendo o vietando la commercializzazione di prodotti che non rispondono a determinate caratteristiche di trasparenza;
– garantire la c.d. Best execution, ovvero i fornitori di servizi finanziari devono dimostrare che l’ordine di investimento venga fatto alle migliori condizioni di mercato;
– i criteri di adeguatezza: MiFID II riduce il numero di prodotti per i quali è possibile il servizio “execution only” (cioè il servizio di semplice esecuzione degli ordini, senza che si valuti l’adeguatezza dell’operazione per il cliente specifico). L’intermediario finanziario dovrà conoscere la preparazione del cliente, la sua situazione finanziaria e quali sono i suoi obiettivi di investimento. Rispetto alla normativa precedente, MiFID II impone una maggiore attenzione sulla capacità del cliente di sostenere eventuali perdite e sulla sua tolleranza al rischio;
– la preparazione dei consulenti finanziari: le società che forniscono servizi di investimento devono garantire la preparazione dei propri consulenti, cioè che abbiano le competenze necessarie per tutelare gli interessi dei clienti;
– focalizzare l’attenzione del risparmiatore sull’indipendenza: i consulenti finanziari individuali dovranno comunicare al cliente in modo esplicito se il proprio servizio è prestato o meno su base indipendente mentre gli intermediari potranno scegliere se fare consulenza su base indipendente, dipendente o ibrida.
La novità più attesa
La novità più attesa della MiFID II riguarda la maggiore trasparenza sui costi e sui servizi di investimento. Gli intermediari finanziari (banche, SIM, SGR) saranno tenuti ad essere più chiari e trasparenti sulle spese e sulle commissioni pagate dai clienti. Almeno una volta all’anno, vi sarà l’obbligo di inviare al cliente informazioni dettagliate su tutti i costi e gli oneri relativi agli strumenti finanziari e ai servizi accessori. Questo aiuterà certamente i risparmiatori a comprendere in maniera migliore l’impatto dei costi sui rendimenti dei propri investimenti. Una maggiore trasparenza sui mercati finanziari, con lo scopo principale di rendere meno faticosa la valutazione e la scelta dei prodotti finanziari sulla base dei costi e della qualità dell’offerta, favorirà nel tempo una sana e corretta competizione di mercato tra gli operatori finanziari.