Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), altrimenti conosciuto come Fondo Salva Stati, trae le sue origini il 17 dicembre 2010, data in cui il Consiglio Europeo ha previsto la necessità per gli Stati membri dell’Eurozona di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il 25 marzo 2011 il Consiglio Europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che ha modificato l’articolo 136 del TFUE, prevedendo esplicitamente tale possibilità.
L’istituzione
Il Trattato Istitutivo del MES (European Stability Mechanism – ESM) fu sottoscritto il 2 febbraio 2012 dai 17 Stati allora membri dell’Eurozona, è in vigore dall’8 ottobre 2012. Ad essi si sono aggiunti la Lettonia (entrata nell’Eurozona il 1° gennaio 2014) il 13 marzo 2014 e la Lituania (entrata nell’Eurozona il 1° gennaio 2015) il 3 febbraio 2015.
Cos’è il Mes
Il Meccanismo Europeo di Stabilità è un organismo finanziario internazionale intergovernativo con personalità giuridica di diritto privato. I Paesi aderenti devono negoziare in qualità di soci e di debitori scelte di politica economica al fine di ottenere la liquidità necessaria per evitare il default, in caso di gravi difficoltà economiche, e dando allo stesso tempo ai creditori le necessarie garanzie per il rientro dal prestito ottenuto. Costituisce, dunque, lo strumento scelto dalla politica di Bruxelles per fornire assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà della zona euro, riducendo il rischio di shock asimmetrici.
Esso ha affiancato ed è quindi subentrato agli strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM, ed European Financial Stability Facility EFSF). Questi furono creati come organi straordinari, per fronteggiare la crisi dei debiti sovrani, con mandato fino al 31 dicembre 2012, poi prorogati fino al 30 giugno 2013.
Il budget del Fondo Salva Stati
Il capitale di cui il Mes dispone è pari a circa € 704,8 miliardi, garantiti dai sottoscrittori in caso di necessità, non versati in una cassa comune, secondo una percentuale stabilita in base al criterio di partecipazione al capitale della BCE (capital key). Quest’ultimo è calcolato in modo da riflettere, secondo un medesimo coefficiente di ponderazione, il peso percentuale dello Stato in questione nella popolazione totale e nel PIL dell’UE ed a tale sistema è legato il peso decisionale di ciascun membro. Il totale versato fino al 2019 è di circa €80,5 miliardi mentre i restanti € 624,3 miliardi rappresentano capitale richiamabile.
L’Italia, responsabile del 17.8% del budget, ha sinora versato poco più di €14 miliardi, senza contare quelli passati per le istituzioni che hanno preceduto il Mes. Al Paese possono essere richiesti altri € 111 miliardi complessivi in caso di nuove gravi emergenze economiche, come quelle seguite alla crisi del 2008.
Quando il Mes è entrato in azione
Il Mes ha fornito assistenza finanziaria ai seguenti tre Paesi:
- Grecia (€ 61,9 miliardi);
- Spagna (€ 41,3 miliardi – necessari per la ricapitalizzazione del sistema bancario);
- Cipro (€ 6,3 miliardi).
Il precedente Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (EFSF) aveva garantito € 141.8 miliardi alla Grecia, € 26 miliardi al Portogallo e € 17.7 miliardi all’Irlanda.
Il nuovo accordo
In merito alla modifica del Fondo Salva Stati, nel dicembre 2017, la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento volta ad integrare il MES nell’ordinamento istituzionale dell’UE, trasformandolo in Fondo Monetario Europeo (FME). Il tutto, tuttavia, non andò in porto.
L’Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma, nell’ambito di un più ampio pacchetto di interventi. Secondo la nuova versione al Meccanismo viene collegata la definizione di strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e per il completamento dell’Unione bancaria.
Le novità
Innanzitutto, nel nuovo Mes sarà previsto un dispositivo di sostegno (c.d. common backstop), sotto forma di linea di credito rotativo, al Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese d’investimento. Quest’ultimo raggiungerà entro il 2023 la capienza di € 60 miliardi, pari all’ 1% dei depositi dell’Eurozona.
Il Mes avrebbe la facoltà di prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE ritenessero che la mancata adozione urgente di una decisione andrebbe a minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell’Eurozona. Ciò sta a significare, dunque, che l’Italia, così come la Germania e la Francia, detentrici rispettivamente del 26,95% e del 20,24%, gode del potere di veto.
In secondo luogo, si ha l’introduzione di una procedura semplificata per l’accesso all’assistenza finanziaria precauzionale. La prima linea prende il nome di PCCL (Precautionary Conditioned Credit Line – Linea di Credito Condizionale Precauzionale) e vi potrebbe accedere ogni Paese rispettante i seguenti requisiti:
- Non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;
- Rispettare, nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria, i seguenti criteri:
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- Disavanzo inferiore al 3% del PIL;
- Saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per il Paese;
- Rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione del medesimo di 1/20 all’anno (in ossequio al Fiscal Compact).
- Non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell’UE;
- Presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli;
- Rilevare una posizione sull’estero sostenibile;
- Non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che pongano a rischio la stabilità finanziaria.
In tale evenienza, lo Stato in questione dovrebbe firmare una lettera d’intenti con la quale si impegna a continuare a rispettare i criteri summenzionati, da valutare ogni 6 mesi.
La seconda linea di credito, invece, è la ECCL (Enhanced Conditions Credit Line- Linea di Credito soggetta a Condizioni Rafforzate), prevista per coloro che non rispettano i criteri del PCCL. In tale evenienza, verrebbe firmato un Memorandum of Understanding (MoU), ovvero un protocollo d’intesa con la partecipazione della Commissione Europea, della BCE e del Mes nell’ambito della definizione degli interventi da realizzare.
Saranno modificate le clausole d’azione collettiva con l’introduzione, a partire dal 01/01/ 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, delle clausole d’azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs). Ciò implicherebbe, dunque, la mancata necessità di votare per ogni singola serie emessa e, conseguentemente, le quote detenute da ogni singolo investitore risulterebbero calcolate su base aggregata, considerando il totale delle emissioni.
È stata prevista, inoltre, l’introduzione dello schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), di un titolo obbligazionario europeo sicuro e di una maggiore ponderazione dei rischi delle attività di livello 2 e 3 (strumenti maggiormente illiquidi).
Le critiche
L’attenzione è stata posta dai critici del Mes sull’assenza di meccanismi automatici di ristrutturazione del debito, di restrizioni sul possesso di Titoli di Stato da parte delle banche e sul coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi future del negoziato. Non viene prevista alcuna sostanziale modifica al tema delle CAC.