Con l’aggiornamento del 6 aprile 2020 del decreto “Cura Italia”, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha liberato circa 750 miliardi di euro in favore del tessuto produttivo italiano. Tale manovra, definita «una potenza di fuoco» dallo stesso Premier, mira ad iniettare liquidità nel sistema economico italiano per una cifra pari quasi alla metà del PIL del Paese: è proprio per questa massiva iniezione di moneta che è stato attribuito alla misura il nome di “Decreto Liquidità”. Oltre ai requisiti per beneficiare dei vari sussidi e alle modalità di erogazione del denaro, all’interno del disegno di legge è data enfasi ad un particolare potere già attribuito al governo, il cosiddetto Golden Power.
In cosa consiste il Golden Power
Con il decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012 il governo guidato da Mario Monti introdusse con il Golden Power la materia dei poteri speciali. Mediante tale atto normativo si mirava a salvaguardare l’assetto proprietario di tutte le società, pubbliche o private, operanti in particolari settori reputati «strategici e di interesse nazionale» per il Paese. La norma in oggetto aveva ed ha tuttora effetti su settori quali la difesa e la sicurezza nazionale, nonché il settore energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Mediante il Decreto Liquidità, tuttavia, tale istituto giuridico è stato esteso anche ai settori alimentare, finanziario, assicurativo e sanitario. Inoltre, mentre la precedente normativa andava a colpire eventuali scalate ostili provenienti da paesi extra-UE, con l’aggiornamento di aprile 2020 è possibile impugnare queste azioni anche nel caso di aziende facenti parte dell’Unione Europea.
In linea generale, facendo ricorso a questo strumento il legislatore si riserva la facoltà di mettere in atto alcune azioni, quali:
- dettare specifiche condizioni in relazione all’acquisto di pacchetti azionari o partecipazioni;
- porre il veto all’adozione di particolari delibere societarie che andrebbero a modificare sostanzialmente l’assetto proprietario aziendale;
- opporsi all’acquisizione di aziende o rami aziendali da parte di società terze.
Ovviamente, oltre ad esplicare le motivazioni e le modalità con cui il governo può far ricorso a questo strumento, il Decreto del 2012 chiariva anche il requisito per l’esercizio di tale potere, soddisfatto – secondo il successivo decreto del 30 novembre 2012 – nel caso in cui «sussista una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale».
Le azioni sostanziali in capo al governo
Nella prima versione, il ricorso al Golden Power era possibile esclusivamente dopo l’avvenuta notifica della volontà da parte di una società di acquisire l’impresa target italiana. L’approvazione del nuovo istituto invece apre alla possibilità di avviare d’ufficio l’esercizio di questo potere anche su operazioni non notificate o per le quali sussiste esclusivamente il sospetto. È inoltre possibile impugnare tali operazioni tramite l’utilizzo degli strumenti di intelligence economica a disposizione del governo.
Una ulteriore modifica, che mira a monitorare l’andamento dell’assetto proprietario delle imprese considerate strategiche, riguarda l’aumento degli obblighi di comunicazione. Fino al 6 aprile 2020 solamente i grandi gruppi, con riferimento alle modalità indicate dalla normativa vigente, erano obbligati a comunicare agli organi di vigilanza eventuali mutamenti sostanziali della proprietà. Attualmente invece l’obbligo è stato esteso anche alle piccole e medie imprese strategiche, attraverso la comunicazione diretta alla presidenza del Consiglio.
La normativa stabiliva in particolare che tutte le partecipazioni in società con azioni quotate superiori al 2% avrebbero dovuto comunicare alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) ogni variazione della partecipazione che superasse determinate soglie (5, 7.5, 10 e ulteriori multipli di 5). Con l’emanazione del decreto di aprile tale soglia è stata abbassata (ancora non è stato chiarito quali saranno i nuovi valori), così da ampliare il controllo anche sulle aziende caratterizzate da azionariato diffuso.