A causa del Covid-19, sempre più aziende sono bloccate nella produzione, correndo il pericolo sempre più verosimile di una perdita di bilancio.
Otto Professori dell’Università di Padova (Giacomo Boesso, Fabrizio Cerbioni, Michele Fabrizi, Andrea Menini, Antonio Parbonetti, Emilio Passetti, Silvia Pilonato e Amedeo Pugliese) hanno scritto una lettera aperta al premier Conte nella quale richiedono la modifica di alcuni principi contabili che riguardano l’anno d’esercizio 2020, la quale interesserebbe circa 1 milione e mezzo di aziende.
La modifica salvaguarderebbe le aziende dalle due principali conseguenze della pandemia che le potrebbero intaccare. La prima sarebbe il peggioramento dei rating economico-finanziari e la conseguente difficoltà di accesso ai canali bancari per ricevere prestiti. La seconda sarebbe l’erosione del patrimonio netto che renderà necessaria la ricapitalizzazione delle aziende, quindi la necessità di nuovo capitale in un momento di bassi investimenti.
A causa di questo shock economico, le aziende che in passato hanno avuto trend positivi sarebbero costrette a fermare le loro attività o richiedere nuovo capitale sociale. Come accadde anche con la crisi del 2008, favorendo così l’entrata di capitale mafioso nelle imprese.
Il punto focale di questa lettera sta nel fatto che gli attuali principi contabili non risponderebbero alla rappresentazione corretta dell’attuale scenario. La causa sarebbe l’imposizione dell’iscrizione a conto economico dei costi di gestione che in condizioni normali sarebbero tra i ricavi di vendita.
Sostanzialmente, la proposta prevede quindi di sospendere, adottando procedure che comunque salvaguardino la correttezza dell’informazione verso l’esterno, l’imputazione di questi costi “insopprimibili e non ricorrenti”, per rinviarli ai periodi in cui l’attività tornerà in condizioni normali.
Ecco l’articolo normativo proposto:
1) Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell’articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.
2) L’art. 2424 è modificato aggiungendo la voce B I 1 bis “costi a recuperabilità differita”.
3) La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.
4) L’iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell’articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9-8-2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.
5) I “costi a recuperabilità differita” devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell’attivo. È consentita l’imputazione del costo al conto economico a partire dall’esercizio 2021.
6) Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell’attivo non sia stata completamente recuperata.
7) L’organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell’attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.
8)Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell’articolo 2477, l’iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il MEF, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga.
9) Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.